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PostHeaderIcon ARTICOLO 9, CERCHIAMO DI CAPIRCI QUALCOSA

Approfondimento tratto dalla rivista Sport People n° 26 del 14 Settembre 2012.

Articolo inserito nella nuova sezione “Dal mondo ultras

Nell’ambiente ultras con l’espressione “Articolo 9” si fa riferimento all’articolo 9 della Legge n. 41 del 4 aprile 2007, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche”.

Tale decreto, noto come “Decreto Amato” (con riferimento a Giuliano Amato, a quel tempo Ministro dell’Interno e firmatario del decreto), fu varato a tempo di record, dopo meno di 6 giorni dalla morte dell’Ispettore capo di Polizia, Filippo Raciti, verificatasi il 2 febbraio 2007, durante alcuni scontri tra agenti di Polizia e ultras catanesi, al termine del derby Catania-Palermo.

L’articolo 9, avente titolo “Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio”, al comma 1 recita:

È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco delcalcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell’Interno,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

In parole povere: non si potrebbero emettere, vendere o distribuire biglietti, tessere e abbonamenti, di qualsiasi tipo o formato, a soggetti che abbiano ricevuto un divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) o siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati da stadio.

In pratica, la diffida a vita. Anche per chi ha già scontato il DASPO (che è bene ricordare è un provvedimento amministrativo emesso dal questore) o la condanna; addirittura: per chi è stato assolto nel procedimento penale che ha originato il DASPO, e per chi, dopo essere stato condannato in primo grado, è stato assolto nei gradi successivi di giudizio. L’impossibilità della riabilitazione, palesa l’incostituzionalità del comma 1. Nel nostro ordinamento giuridico non è prevista la diffida vita natural durante.

Anche per questo, e per evitare ricorsi, tale comma non è stato quasi mai applicato alla lettera, ma in modo più ragionevole e sensato.

Il “Decreto Amato” (decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8.) entrò in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, appunto: l’8 febbraio del 2007. Il comma 2 dell’Articolo 9 chiarisce che prima dell’emissione di qualsiasi titolo d’accesso si devono verificare i motivi ostativi:

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le politichegiovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso laquestura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativicomunicati dalle società sportive interessate.

Il comma 3, più sotto, stabilisce di chi è la responsabilità:

Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

In parole povere: se le società sportive emettono, vendono o distribuiscono biglietti, tessere o abbonamenti, di qualsiasi tipo o formato, a soggetti non idonei, la Legge prevede che vengano multate.

Quando entrò in vigore il “Decreto Amato” però, l’emissione dei titoli di accesso era ancora regolamentata dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2005 “Modalità per l’emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio”, noto come “Decreto Pisanu” (con riferimento a Giuseppe Pisanu, a quel tempo ministro dell’Interno e firmatario di tale decreto). In pratica: i titoli di accesso erano numerati e dovevano recare le generalità dell’utilizzatore (art. 2, 3.a, D.M. 6 giugno 2005) ma non vi era il controllo preventivo dei motivi ostativi. L’unico dato che le società dovevano essere in grado di fornire in tempo reale alle autorità di pubblica sicurezza era relativo al numero di titoli d’accesso, divisi per abbonamenti, giornalieri e “accrediti” (art. 3, 1.b e 1.c, D.M. 6 giugno 2005).

In pratica, nel 2007, e fu così ancora per qualche anno, le società sportive non erano attrezzate per verificare i motivi ostativi prima di emettere, distribuire o vendere titoli d’accesso.

Così l’art. 9 del “Decreto Amato” (di seguito Articolo 9), per lungo tempo rimase puramente teorico. E ciò determinò il disinteresse iniziale degli ultras nei confronti del medesimo.

Agli inizi della stagione calcistica 2008/09, però, alcuni club “pilota” iniziarono ad adottare una propria card con foto, necessaria per avere l’abbonamento stagionale, secondo il Programma Tessera del Tifosodel Ministero dell’Interno. Conformemente al Programma vi era la verifica dei motivi ostativi, che doveva risultare negativa per ottenere la card e quindi l’abbonamento. A quel punto il comma 1 dell’Articolo 9 poteva essere applicato, secondo il suo senso letterale (come già scritto, evidentemente anticostituzionale) o in modo più limitato, così come spiegò il Dott. Roberto Massucci, vice-presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (O.N.M.S.), in un’intervista a Il Romanista del 12 dicembre 2008, dove alla domanda «La tessera non può essere concessa a chi nei cinque anni precedenti ha ricevuto condanne per reati connessi a manifestazioni sportive o a chi ha subìto un DASPO. Ma se io ho già scontato la mia pena, perché non posso averla?» così rispose:

«La legge prevede, addirittura, che non possa essere rilasciata mai a una persona che è stata condannata per quel tipo di reati. Abbiamo interpretato estensivamente la norma, permettendo la consegna dopo cinque anni. Ci siamo agganciati ai principi del nostro ordinamento, che prevedono la riabilitazione giudiziaria appunto dopo quel periodo. Per i DASPO, invece, parliamo solo di quelli in atto. Non di quelli scontati».

Pochi mesi dopo, il movimento ultras italiano iniziò la grande campagna per il “no” alla Tessera del Tifoso con molteplici motivazioni: rifiuto di partecipare al Programma Tessera del Tifoso; indisponibilità a fornire la foto; opposizione alla verifica preventiva dei motivi ostativi, vista come una richiesta dipermesso alla questura per poter accedere allo stadio; timore che la verifica preventivadei motivi ostativi (a quel tempo ancora non operativa sui biglietti nominali) applicasse ilcomma 1 dell’Articolo 9 in senso letterale. Le parole del Dott. Massucci non riscrivevanol’articolo di una legge dello Stato che, prima o poi, qualcuno avrebbe potuto interpretarein senso stretto.

Nell’agosto del 2009 però, l’allora ministro dell’Interno Roberto Maroni,emanò il Decreto Ministeriale 15 agosto 2009“Accertamento,da parte delle questure,della sussistenza dei requisiti ostativi al rilascio di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive”.

All’articolo 2 “Definizioni”, comma 1, lettera f, si legge:

requisiti ostativi: sussistenza di provvedimenti di cui all’art. 6 della legge 13dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero di sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati richiamati negli articoli 8 e 9 del decretolegge; (dove con “decreto legge” si intende il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41; quindi il cosiddetto “Decreto Amato”).

In parole povere, il ministro Maroni reinterpretava ufficialmente, con un Decreto Ministeriale, il comma 1 dell’Articolo 9, depotenziandolo nel senso che aveva “preannunciato” proprio il dott. Massucci circa 7 mesi prima, per cui i titoli d’accesso sarebbero stati negati solo a chi ha un DASPO in corso e a chi è stato condannato, anche in primo grado, per reati da stadio, negli ultimi cinque anni.

Da sottolineare che l’Articolo 9, così come il D.M. 15 agosto 2009 (anche detto “Decreto biglietti”), non si riferiscono solo alla Tessera del Tifoso (oggi moltiplicatasi in varie Fidelity Card, diversificate per offerte commerciali e privilegi) ma a tutti i titoli d’accesso senza distinzioni. Il D.M. 15 agosto 2009 fissava i criteri per la verificapreventiva dei motivi ostativi in tempo reale (il suo allegato ha titolo: “Interfacciamento tra i sistemi informatici dedicati delle Societàsportive e quelli delle Questure”) e doveva diventare operativo a partire dalla stagione 2009/10 ma, per ritardi tecnici di varia origine, il “questura online” diventò pienamente operativo solo a partire dalla stagione 2010/11. Per cui le verifiche preventive dei motivi ostativi vennero effettuate (non necessariamente in tempo reale) solo sulle Tessere del Tifoso, ovvero su titoli d’accesso che potevano essere rilasciati anche in un secondo tempo, dopo le verifiche della Questura.

Dalla stagione 2010/11 i biglietti nominali vengono emessi dopo aver verificato preventivamente e in tempo reale la presenza del richiedente nella black list gestita dal Centro elettronico nazionale (CEN) della Polizia di Stato a Napoli.

Il periodo totale di cinque anni, in cui viene negato il titolo d’accesso a chi è stato condannato, anche in primo grado, per reati da stadio, si fonda su un periodo dell’articolo 4 della Legge 27 dicembre1956, n. 1423 “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità” (GU n.327 del 31-12-1956):

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

Il D.M. 15 agosto 2009 accompagnava la cosiddetta Direttiva Maroni, Nr. 555/ OP/0002448/2009/II/CNIMS, del 14 agosto 2009, avente come oggetto le “Disposizioni per la stagione calcistica 2009/2010”, in particolare l’adozione della Tessera del Tifoso.

L’O.N.M.S. recepì il D.M. 15 agosto 2009 e ad esso si attenne nell’interpretazione dell’Articolo 9, come si evince nella sua determinazione 27/2009 del 17 agosto 2009 relativa alla Tessera del Tifoso, dove tra le altre cose scrive: sono temporaneamente escluse dalprogramma quelle persone condannate per reati da stadio anche con sentenzanon definitiva, fino al completamento dei 5 anni successivi alla condannamedesima;la tessera del tifoso non può essere,altresì, temporaneamente rilasciata a coloro che sono attualmente sottoposti a DASPO, per tutta la durata del provvedimento stesso; Sullo stesso sito internet del Ministero dell’Interno, nella sezione “Sicurezza negli stadi” alla pagina (1) dedicata alla Direttiva Maroni sulla tessera del tifoso, ben si riassume il tutto:Varato il 14 agosto dal ministro dell’Interno Roberto Maroni il provvedimento che detta ai prefetti le «Disposizioni per la stagione calcistica 2009/2010». La Direttiva Maroni sulla tessera del tifoso è stata accompagnata dalla firma di un decreto che prevede le modalità di verifica dei requisiti per il rilascio della tessera del tifoso e degli altri titoli di accesso allo stadio, e nel quale si precisa che saranno considerati pregiudiziali solo i Divieti di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) in atto e le condanne per ‘reati da stadio’ riportate negli ultimi cinque anni.Il 23 maggio 2012, Il Presidente dell’Osservatorio Pasquale Ciullo e il Direttore Generale della Lega Italiana Calcio Professionistico Francesco Ghirelli hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa che ha dato il via ad una Tessera del Tifoso di nuova generazione, denominata S-Card (Supporter Card). All’interno del Protocollo, in riferimento ai motivi ostativi, si legge che la S-Card non potrà essere temporaneamente rilasciata a:

le persone attualmente sottoposte a DASPO ovvero ad una delle misure previste dalla legge 27/12/56 n.1423 (c.d. misure diprevenzione);

– coloro che siano stati condannanti, anche in primo grado, per reati c.d. da stadio anche con sentenza non definitiva, fino al completamento dei 5 anni successivi alla condanna medesima, detratto il periodo di DASPO eventualmente scontato.

Come si nota alla fine dell’ultimo periodo,l’Osservatorio specifica ancor meglio quanto previsto dalla Legge 27 dicembre1956, n. 1423 (“la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque”), richiamata dal Decreto Ministeriale 15 agosto 2009 di Roberto Maroni.

Tutto questo non è una recente conquista degli ultras, tutt’altro. Come abbiamo visto l’interpretazione in questo senso dell’Articolo 9 risale al 2009, ed è opera dell’allora ministro dell’Interno Roberto Maroni.

La richiesta degli ultras italiani per la modifica dell’Articolo 9 è ancora legittima, visto che un Decreto Ministeriale non ha forza di legge, ma di certo non si può ignorare che dal 2008-2009 la situazione è cambiata radicalmente.

Nel 2009 vennero presentati dei ricorsi contro l’Articolo 9, denunciandone gli aspetti incostituzionali; ad oggi, tre anni dopo, il TAR non ha ancora fissato nessuna udienza, ma, dal 15 agosto 2009, il comma 1dell’Articolo 9 è stato de facto depotenziato con un Decreto Ministeriale, che ne dà un’interpretazione molto diversa da quellaletterale (niente diffida a vita), e questa è stata recepita e rilanciata dall’O.N.M.S., che l’ha ribadita in una sua determinazione e in altri documenti ufficiali. Precedenti molto importanti, che non trasformano il comma1 dell’Articolo 9, ma rendono i suoi aspettiincostituzionali, inoperosi e inoffensivi.Se nel 2008-2009, tutto questo poteva essere bollato come semplice teoria o auspico, oggi sappiamo che è realtà.

Perché gli ultras che hanno scontato ilDASPO e gli ultras condannati per “reati da stadio” più di cinque anni fa, oggi possono acquistare liberamente tutti i titoli d’accesso che desiderano, dal biglietto nominale alVoucher Elettronico (Fidelity per massimo 10 partite casalinghe), alla Home Card (Fidelity per le sole partite casalinghe), alla Fidelity Card con il massimo contenuto di privilegi. Forse un domani un nuovo Decreto Ministeriale interpreterà diversamente ilcomma 1 dell’Articolo 9? Ovviamente tutto è possibile ma oggi la realtà è un altra e ha poco senso perdere tempo in ipotesi sul futuro. Il Decreto Amato, come ricordato all’inizio di questo saggio, fu varato in meno di sei giorni, per cui la realtà può sempre cambiare, repentinamente, anche in un verso del tutto imprevisto.

LUOGHI COMUNI DA SFATARE SULL’ARTICOLO 9

La tanta disinformazione che circola nell’ambiente ultras in materia di Articolo 9 ha finito per produrre una serie di luoghi comuni tutti errati, che vale la pena di analizzare e sfatare.

L’articolo 9 si applica solo alla Tessera del Tifoso.

FALSO. L’articolo 9 detta le regole per l’emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso (biglietti,tessere o abbonamenti, di qualsiasi tipo e formato).

Sottoscrivendo la Tessera del Tifoso si sottoscrive l’Articolo 9.

FALSO. L’Articolo 9 è un articolo di una legge dello Stato. Nessuno deve sottoscriverla ma tutti devono rispettarla.

L’Articolo 9 è interpretato differentemente a seconda del tipo di titolo di accesso che si acquista.

FALSO. L’interpretazione dell’Articolo 9 è fissata da un Decreto Ministeriale,ed è spiegata e comunicata alle società sportive con una determinazione dell’O.N.M.S. L’interpretazione è assolutamente univoca e riguarda indifferentemente tutti i titoli d’accesso (biglietti, tessere o abbonamenti, di qualsiasi tipo e formato).

Posso acquistare il biglietto nominale ma non una Fidelity Card, a causa dell’articolo 9.

FALSO. I motivi ostativi sono identici per tutti i titoli d’accesso. Chi può acquistare un biglietto nominale può acquistare anche una qualsiasi Fidelity Card.

Posso acquistare il VoucherElettronico ma non la Fidelity Card ad alti privilegi, valida anche per letrasferte, a causa dell’articolo 9.

FALSO. I motivi ostativi sono identici per tutti i titoli d’accesso. Chi può acquistare un Voucher Elettronico (Fidelity Card che rientra nel Programma Tessera del Tifoso del Ministero dell’Interno) può acquistare anche una Fidelity Card ad alti privilegi, valida anche per le trasferte.

Modalità e tempistiche diverse nella verifica dei motivi ostativi indicano una diversa applicazione dell’Articolo 9.

FALSO. I motivi ostativi sono identici per tutti, indipendentemente dalle modalità impiegate per eseguire le verifiche e dalla tempistica impiegata, che dipendono dalle politiche della società organizzatrice, e dal titolo d’accesso (biglietto, tessera o abbonamento, di qualsiasi tipo e formato) richiesto.I controlli sui biglietti nominali avvengono in tempo reale. Per tutte le Fidelity Card, compreso il Voucher Elettronico,la verifica deve avvenire in tempo reale e, comunque, in caso di impedimenti tecnici, senza ritardo (2).

Il no alla Tessera è un no all’Articolo 9.

ERRATO. Ogni titolo d’accesso (biglietto, tessera o abbonamento, di qualsiasi tipo e formato) prima di essere emesso, venduto o distribuito, deve aver verificato i motivi ostativi del richiedente, come stabilito dall’Articolo 9 (interpretato dal D.M. 15 agosto 2009). Per sottrarsi al campo d’azione dell’Articolo 9 l’unico modo è quello di non richiede alcun titolo d’accesso alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio.

Riferimenti:

1. h t t p : / / w w w. i n t e r n o . g o v. i t /mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/sicurezza_stadi/0683_2009_08_17_direttiva.html;

2. Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, allegato tecnico alla determinazione n. 12/2012 dell’8 marzo 2012.

[Fonte: rivista Sport People n° 26 – 14 Settembre 2012http://www.sportpeople.net/]

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